Il certificato energetico di un’immobile o di un appartamento, definito APE (Attestato Prestazione Energetica), è un documento che attesta il consumo energetico di un dato bene e conseguentemente a seguito della verifica delle prestazioni energetiche ne definisce la relativa classe energetica di appartenenza, mediante indicatori di consumo da A – G. Tale documentazione risulta obbligatoria per legge nei casi di:
- Trasferimenti a titolo oneroso;
- Trasferimenti a titolo gratuito;
- Affitto di edifici o singole unità immobiliari;
- Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari;
- Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori;
- Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio;
- Edifici pubblici ed aperti al pubblico;
- Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.
I principali parametri di valutazione energetica di un immobile sono: la qualità dell’involucro edilizio, la sua esposizione e la tipologia dell‘impianto di riscaldamento mentre i principali interventi migliorativi consistono nella sostituzione degli infissi, nella coibentazione delle pareti e dei solai a contatto con l’esterno, nella sostituzione della caldaia e nell’utilizzo di impianti energetici di fonti rinnovabili.
Di seguito si riportano, invece, i casi in cui non bisogna dotare l’immobile di un APE, così come previsto dall’art.3 comma 3 del D. Lgs. 192/2005:
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo;
- edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano.
Si evidenzia che nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di ACE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall’APE. Il link di seguito riporta la storia energetica legislativa della certificazione energetica degli edifici in Italia – storia Legislativa Certificazione energetica (fonte: Il Giornale dell’Ingegnere – 16 gennaio 2015) .